mercoledì 28 maggio 2008

La Mifid / Consulenza Finanziaria Indipendente !

Consulente finanziario indipendente fee-only
(Fee Only Financial Planner)

Chi è il consulente fee-only?

La Legge 13-2007, del 17 febbraio 2007, in recepimento della Direttiva 2004/39/CE detta Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) ha istituzionalizzato la figura professionale del consulente finanziario privo di conflitti di interesse; entro la fine del 2008 verrà creato l’Albo della categoria.

Fee-only significa letteralmente “solo a parcella”; tale espressione identifica agli occhi dell’investitore il professionista remunerato direttamente dal cliente e privo di qualsiasi conflitto di interesse.

Il consulente fee only non percepisce provvigioni/commissioni di alcun genere da banche, SIM, compagnie assicurative, SGR e non è quindi legato alla vendita di prodotti; infatti, l’investitore che si affida ad un consulente fee only non deve trasferire il proprio denaro da un intermediario ad un altro, ma continuerà ad operare con la propria banca di fiducia e si avvarrà del professionista solo per avere i servizi di consulenza di cui necessita.

Il consulente fee only si distingue per alcuni tratti fondamentali:

  • Assenza di conflitti d’interesse: lavora solo per i suoi clienti e non su mandato di un intermediario. Questo garantisce in merito all'imparzialità della sua consulenza e lo distingue dal promotore finanziario/tied agent. Il consulente fee only percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale assimilabile all'onorario di un avvocato o di un commercialista.

  • Competenza professionale: frequenta percorsi formativi personalizzati e seminari di aggiornamento erogati da esperti del settore. Il consulente fee only, oltre ad essere in grado di analizzare tutti i prodotti proposti da banche, compagnie di assicurazione e reti di vendita, può fornire consulenza su un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla finanza, alla previdenza, dall’immobiliare fino a tematiche più ampie come quelle aziendali e dei patrimoni più complessi.

  • Efficienza e trasparenza: tra gli obiettivi prioritari vi sono la protezione dell’investitore dai consigli viziati dal conflitto di interesse da parte di coloro che collocano prodotti (promotori finanziari, private banker, funzionari di banca, dipendenti postali, agenti assicurativi, mediatori creditizi), l’abbattimento di tutti i costi superflui che gravano sul suo patrimonio e l’implementazione di una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale.

Affidandosi ad un consulente senza conflitti di interesse, l’investitore continuerà ad utilizzare la propria banca di fiducia e non vi sarà passaggio di denaro tra cliente e consulente.

Giuridicamente la figura professionale del consulente finanziario indipendente fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi).

In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette, che così citano:
"Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa."

è da rilevare in questa fase iniziale l'obbligo di legge, per talune categorie di professionisti e quindi per l'esercizio di tali professioni, di essere iscritti in appositi albi. Per quanto riguarda il consulente finanziario d'investimento, non c'è alcun obbligo in quanto non esistono albi o elenchi professionali.

Non sussiste perciò alcun vincolo di iscrizione a o apertura di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti per l'esercizio della professione.

Norme del diritto comune Regolamento dell'attività di consulenza
Prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. Non intermediazione, non agente monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzione a carico del cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.
Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art. 2230 c.c. Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L'accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell'attività professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del risultato.
Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.) L'attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" del Codice Civile.
Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) ex art. 1176 c.c. Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento dovuto a colpa.

Definizione di Consulente Finanziario Indipendente

Il consulente finanziario indipendente è un soggetto che, a titolo oneroso e su base continuativa, svolge un'attività di consulenza verso terzi, direttamente o anche attraverso pubblicazioni o comunicazioni, in materia di strumenti finanziari ovvero circa il valore e/o l'andamento di strumenti finanziari e/o l'opportunità di investimento, acquisto o vendita degli stessi e/o su base continuativa produce o promulga analisi o reports riferentesi agli strumenti finanziari.

La CONSOB ha dato una definizione dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Essa consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate, in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso. Essa si caratterizza quindi per:

  • l'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore
  • la posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati
  • l’inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare
  • la circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente, nel cui interesse il servizio è prestato
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